Il congedo straordinario è un periodo di assenza dal lavoro
retribuito concesso ai lavoratori dipendenti che assistano
familiari con disabilità grave ai sensi dell’articolo
3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Spetta ai lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di
priorità:
- coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente o il
convivente di fatto della persona disabile in situazione di gravità; - padre o madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile
in situazione di gravità in caso di mancanza, decesso o in presenza
di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte
dell’unione civile convivente o del convivente di fatto; - figlio convivente della persona disabile in situazione di gravità,
nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile
convivente o il convivente di fatto ed entrambi i genitori del disabile
siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; - fratello o sorella convivente della persona disabile in situazione di
gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione
civile convivente, o il convivente di fatto, entrambi i genitori e i
figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da
patologie invalidanti; - parente o affine entro il terzo grado convivente della persona
disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente
o la parte dell’unione civile convivente, o il convivente di fatto,
entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del
disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
La convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità deve
essere instaurata entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e
deve essere conservata per tutta la durata dello stesso.
Non possono richiedere il congedo straordinario:
- i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
- i lavoratori a domicilio;
- i lavoratori agricoli giornalieri;
- i lavoratori autonomi;
- i lavoratori parasubordinati.
È possibile richiedere fino ad un periodo massimo di due anni
di congedo straordinario nell’arco della vita lavorativa: il limite è
complessivo fra tutti gli aventi diritto per ogni disabile grave. Chi ha
più di un familiare disabile può beneficiare del congedo per ciascuno
di essi, ma non potrà comunque mai superare i due anni.
Il beneficio è frazionabile a nche a g iorni: a ffinché n on s iano
conteggiati i giorni festivi, i sabati e le domeniche è necessaria
l’effettiva ripresa del lavoro tra un periodo e l’altro di fruizione.
L’effettiva ripresa del lavoro non è rinvenibile né nel caso di domanda
di fruizione del congedo dal lunedì al venerdì (in caso di settimana
corta) senza ripresa del lavoro il lunedì della settimana successiva a
quella di fruizione del congedo, né nel caso di fruizione di ferie. Non
si conteggiano le giornate di ferie, la malattia, le festività e i sabati
che cadono tra il periodo di congedo straordinario e la ripresa del
lavoro. Se il congedo viene frazionato in giorni, ai fini del computo del
periodo massimo previsto, l’anno si considera per i canonici 365 giorni.
Il congedo straordinario per assistere familiari disabili non può essere
riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona
disabile in situazione di gravità. È fatta eccezione per i genitori, anche
adottivi, di figli disabili in situazione di gravità a cui viene riconosciuta
la possibilità di fruire di periodi di congedo per lo stesso figlio anche
alternativamente, purché non negli stessi giorni.
L’indennità per il congedo straordinario richiesto durante la
sospensione parziale dell’attività lavorativa con intervento della
Cassa Integrazione Guadagni (CIG a orario ridotto) va calcolata
con riferimento all’ultima retribuzione percepita, al netto del
trattamento integrativo. Per i congedi fruiti a settimane intere o a
giornate, l’importo della retribuzione figurativa non può superare
rispettivamente quello massimo settimanale o giornaliero.
I datori di lavoro devono determinare il periodo massimo fruibile
dagli interessati, tenendo in considerazione gli eventuali periodi di
congedo già richiesti.
Per il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire
un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione che precede il
congedo stesso, con riferimento alle voci fisse e continuative del
trattamento (comprensiva del rateo della tredicesima mensilità,
nonché delle altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi,
ecc.), esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione. L’indennità e
la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo
massimo rivalutato annualmente sulla base delle variazioni ISTAT.
Per approfondimenti in merito all’argomento
trattato e per qualsiasi informazione
di natura previdenziale, è possibile
rivolgersi alle sedi del Patronato
50&PiùEnasco.



