La Gestione Separata INPS, istituita dalla legge n.
335/1995, è un fondo obbligatorio ma non assimilabile né
all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) né alle gestioni
speciali dei lavoratori autonomi.
Caratterizzata da un sistema di calcolo interamente contributivo, la
Gestione Separata è stata esclusa dall’applicazione delle norme sulla
ricongiunzione dei periodi assicurativi. Questa impostazione è stata
però progressivamente superata dalla giurisprudenza: la sentenza della
Corte di Cassazione n. 26039/2019, ha riconosciuto il diritto del libero
professionista a ricongiungere i contributi presso la propria Cassa di
iscrizione.
La novità sostanzialmente consentirà di trasferire ai sensi della legge
n. 45/90:
- La contribuzione dalla gestione separata Inps di cui alla legge n.
335/1996 presso uno degli enti previdenziali privati obbligatori di
cui al dlgs n. 509/1994 o di cui al Dlgs n. 103/1996 (cd. trasferimento
in uscita dalla Gestione Separata); - La contribuzione dagli enti previdenziali privati obbligatori di cui
al dlgs n. 509/1994 o di cui al Dlgs n. 103/1996 presso la gestione
separata dell’Inps (cd. trasferimento in entrata nella Gestione Separata
Inps).
La ricongiunzione in uscita consente di trasferire i contributi maturati
nella Gestione Separata verso una Cassa professionale privata, che
diventa la gestione accentrante.
Per questa tipologia di ricongiunzione: - continuano ad applicarsi i criteri previsti dalla legge n. 45/1990;
- la determinazione dell’importo da trasferire avviene secondo le
disposizioni amministrative vigenti; - la ricongiunzione consente l’unificazione della posizione previdenziale
presso la Cassa di appartenenza del professionista.
Le principali novità introdotte riguardano proprio la ricongiunzione in
entrata verso la Gestione Separata, finora non ammissibile.
In questo caso:
- i contributi trasferiti sono valutati esclusivamente con il sistema
contributivo; - non è possibile derogare alle regole proprie della Gestione Separata;
- la ricongiunzione opera secondo i principi di parità di trattamento e
unificazione della posizione assicurativa.
Sono esclusi: - i periodi contributivi già utilizzati per il conseguimento di un
trattamento pensionistico, perché non più disponibili; - i periodi anteriori al 1° aprile 1996, data di avvio dell’obbligo
contributivo nella Gestione Separata.
Non è ammessa la ricongiunzione parziale, nel senso che la domanda
deve riguardare tutti i periodi disponibili presso le altre gestioni
previdenziali. In termini operativi, il costo della ricongiunzione dipende
dalla retribuzione di riferimento e dall’aliquota contributiva applicata al
momento della domanda.
L’INPS chiarisce che l’onere è calcolato applicando l’aliquota IVS vigente
nella Gestione Separata, pari al 33% per il 2025, alla retribuzione
assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti, rapportataalla durata dei periodi da ricongiungere. Dal valore ottenuto vengono
così sottratti i contributi già versati presso le gestioni di provenienza.
Il risultato rappresenta l’importo netto che il professionista è tenuto a
versare per trasferire i periodi contributivi.
Va precisato che nel calcolo vanno considerati anche i limiti di minimale
e massimale contributivo, che possono ridurre o incrementare l’onere
finale a seconda della situazione reddituale. I periodi oggetto di
ricongiunzione vengono accreditati sulla posizione assicurativa del
professionista mantenendo la collocazione temporale originaria, ai fini
del diritto alla pensione.
L’accredito avviene su base annua e con periodicità mensile, secondo i
criteri previsti dalla normativa previdenziale.
Sul piano economico, la rivalutazione del montante contributivo segue
le regole del sistema contributivo e decorre dalla data di presentazione
della domanda di ricongiunzione.
La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere anteriore
al primo giorno del mese successivo a quello in cui l’istanza di
ricongiunzione è stata presentata.
Importante precisare che la nuova ricongiunzione non si estende
ai periodi contributivi accreditati presso l’assicurazione generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti, le gestioni autonome e le gestioni
sostitutive ed esclusive della stessa la cui ricongiunzione è regolata dalla
legge n. 29/79. Pertanto sia i lavoratori dipendenti del settore privato
che del pubblico impiego oltre che gli autonomi (es. commercianti ed
artigiani) continuano a non poter trasferire la contribuzione versata
nella Gestione Separata sia in entrata che in uscita verso le rispettive
gestioni assicurative.
Per approfondimenti in merito all’argomento
trattato e per qualsiasi informazione
di natura previdenziale, è possibile
rivolgersi alle sedi del Patronato
50&PiùEnasco.



