L’Assegno di Inclusione (AdI) è un sostegno economico rivolto alle famiglie in condizioni di povertà e condizionato all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e
di inserimento sociale e lavorativo.
L’AdI prevede un’integrazione del reddito familiare fino a una determinata soglia e un contributo per le spese di affitto, purché sia presente un contratto di locazione regolarmente registrato.
L’Assegno di Inclusione può essere richiesto sia da cittadini italiani che stranieri, residenti in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
Al requisito di residenza si aggiungono quelli economici:
- Isee inferiore a 10.140 euro e un reddito familiare al di sotto dei
6.500 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro
della scala di equivalenza Adi. Se il nucleo è composto da
persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da familiari in
condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia
è fissata a 8.190 euro l’anno (sempre moltiplicata secondo la
medesima scala di equivalenza); - un reddito familiare inferiore a 10.140 euro se la famiglia vive
in una casa in affitto; - un patrimonio immobiliare in Italia e all’estero sotto i 30mila
euro; - un patrimonio mobiliare (ad es. depositi, conti correnti, ecc.)
più basso di 6mila euro se la famiglia è composta da una sola
persona (8mila se sono due, 10mila se sono 3 o più componenti
con mille euro in più per ogni figlio a partire dal terzo).
Come fare domanda
Ci sono diverse modalità per fare domanda: online, sul sito dell’Inps, accedendo con le proprie credenziali, oppure tramite Patronati e Caf. Una volta inoltrata la domanda, i dati saranno caricati sulla piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa del Sistema Informativo di inclusione sociale e lavorativo (SIISL) a cui occorrerà registrarsi. Infine, dopo la sottoscrizione, il richiedente dovrà firmare il Patto di attivazione digitale del nucleo familiare (PAD).
Sono partite il 1° agosto le domande di rinnovo per continuare a beneficiare dell’Assegno di inclusione. A luglio, infatti, è stata erogata la dodicesima e ultima mensilità alle famiglie che avevano presentato la richiesta l’anno precedente e che hanno percepito il sostegno senza interruzioni.
A comunicarlo è stato l’INPS, che ha fornito le istruzioni per presentare la nuova domanda e proseguire nell’erogazione della misura.
L’INPS ricorda che i nuclei familiari con una domanda AdI “terminata” possono presentare la richiesta di rinnovo esclusivamente a partire dal mese successivo all’ultimo pagamento ricevuto (ovvero la diciottesima mensilità per le domande iniziali o la dodicesima mensilità in caso di rinnovo).
Se l’ultimo pagamento è quello di luglio, ad esempio, la richiesta potrà essere inoltrata già a partire da agosto. Le domande di rinnovo che dovessero essere presentate prima, infatti, non potranno essere elaborate con esito positivo e verranno respinte. La richiesta di rinnovo può essere inoltrata sia dalla stessa persona che lo ha richiesto in precedenza, sia da un altro componente maggiorenne all’interno dello stesso nucleo familiare.
Modalità di presentazione della domanda di rinnovo
Può presentare la domanda lo stesso richiedente della precedente domanda o un altro maggiorenne del nucleo familiare.
Se il nucleo familiare è variato, occorre una nuova iscrizione al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) e la sottoscrizione di un nuovo Patto di Attivazione Digitale (PAD).
È obbligatorio presentarsi ai Servizi sociali entro 120 giorni dalla presentazione della domanda o dalla sottoscrizione del PAD, pena la sospensione dei pagamenti.
Certificazioni e condizioni di svantaggio
Se nella precedente domanda era stata indicata una condizione di svantaggio e inserimento in programmi di cura, occorre ripresentare la certificazione valida.
Le certificazioni scadute devono essere rinnovate e comunicate almeno due mesi prima della scadenza, mentre le domande con certificazioni scadute non possono essere accolte. Si ricorda che, di norma, a seguito dell’accoglimento delle domande, i primi pagamenti vengono disposti intorno al giorno 15 del mese, mentre i pagamenti delle mensilità successive vengono disposti intorno al giorno 27 del mese.
Per approfondimenti in merito all’argomento
trattato e per qualsiasi informazione
di natura previdenziale, è possibile
rivolgersi alle sedi del Patronato
50&PiùEnasco.



