Con l’ordinanza 28212 del 23 ottobre 2025, la Corte di
Cassazione ha chiarito quale condizione rientri nella nozione
di “necessità dell’aiuto continuo di un accompagnatore
durante la deambulazione”.
In tema di indennità di accompagnamento (art.
1, L. n. 18/1980), il requisito dell’impossibilità di
deambulare senza “aiuto permanente” sussiste
anche quando la deambulazione espone l’invalido
a un elevato rischio per la propria incolumità,
rendendo necessaria una “supervisione continua”.
Con l’ordinanza 28212 del 23 ottobre 2025, la
Corte di Cassazione (Sezione Lavoro) ha chiarito
quale condizione rientri nella nozione di “necessità
dell’aiuto continuo di un accompagnatore durante
la deambulazione”, la cui presenza è indicata,
all’articolo 1 della legge 18/1980, come requisito
essenziale per l’ottenimento dell’indennità di
accompagnamento.
Se da certificazione del medico competente risulta
che la persona con disabilità ha necessità di aiuto e
supervisione quando deve spostarsi o muoversi da
una parte all’altra, ovvero tutte le volte che cammina
perché durante quest’attività corre un elevato rischio
di cadere e farsi male, essa ha diritto all’indennità di
accompagnamento. Questo è quanto stabilito dai
Giudici della Suprema Corte nell’ordinanza in esame,
che afferma espressamente che il riconoscimento
della “necessità di aiuto/supervisione in tutte le
attività della vita che prevedano spostamenti e
trasferimenti” è sovrapponibile all’accertamento del
fatto che la persona con disabilità, per camminare
in sicurezza, necessiti e lo faccia con il supporto
di appoggi e la supervisione continua del proprio
accompagnatore.
La Corte ha inoltre precisato che la valutazione
della scala Barthel, richiamata dal giudice del rinvio
per affermare una residua autonomia funzionale, è
riferita al diverso requisito della capacità di compiere
gli atti quotidiani della vita, e non può incidere
sulla valutazione dell’impossibilità di deambulare in
sicurezza, trattandosi di requisiti alternativi previsti
dalla normativa.
Importante è la precisazione dei giudici relativa
all’autonomia residua della persona con disabilità
con elevato bisogno di supporto nel camminare,
negli altri ambiti della vita. Infatti, essere in grado
di compiere le azioni quotidiane non esclude il
diritto all’indennità di accompagnamento se non
si può camminare senza supporto, sorveglianza o
aiuti. Questo perché il requisito “dell’impossibilità
a compiere gli atti quotidiani della vita in modo
autonomo” e quello della “necessità dell’aiuto
continuo di un accompagnatore durante la
deambulazione” sono due requisiti distinti e
separati. L’assenza di uno, perciò, non esclude la
presenza dell’altro, e viceversa.
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